LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.70 LND DEL 9 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO  

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.70 LND DEL 9 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO

 

Con Racc.A.R. in data 25/08/2009 il sig.Paolo ZEMA, proponeva ricorso a questa  Commissione  esponendo   di aver concluso con la Società VALLE D’AOSTA CALCIO, un accordo economico  prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi  €.1.500,00.

Precisando di aver percepito solo rate per €.250,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.250,00.

Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in  originale della Racc.A.R.  inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Paolo ZEMA, nei confronti della Società VALLE D’AOSTA CALCIO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.

Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. 

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