LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.74 LND DEL 30 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 3) RICORSO DEL CALCIATORE Mandiaye FALL/A.C.D.SAGITTARIA JULIA In

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.74 LND DEL 30 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

3) RICORSO DEL CALCIATORE Mandiaye FALL/A.C.D.SAGITTARIA JULIA

In data 10 Luglio 2009 tramite Racc.A.R. il sig.Mandiaye FALL, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver  raggiunto un accordo verbale con i dirigenti della Società A.C.D.SAGITTARIA JULIA per il rimborso delle spese sostenute relativamente alla sua permanenza nella Società stessa, paria a €.1.008,00 per il periodo 20/08/2008 al 30/09/2008.

Si rileva preliminarmente, che giusto quanto previsto dall’art.94 ter delle N.O.I.F. e dall’art.21 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, un calciatore privo del prescritto accordo economico depositato non può richiedere alcun intervento da parte della Scrivente Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il ricorso presentato dal Sig. Mandiaye FALL nei confronti della Società A.C.D.SAGITTARIA JULIA

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it