LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.74 LND DEL 30 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco Agatino ALBERIO/A.S.D.CAMPOBELLO C

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.74 LND DEL 30 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco Agatino ALBERIO/A.S.D.CAMPOBELLO

Con una seconda istanza il calciatore Marco Agatino ALBERIO, per tramite del proprio legale, proponeva un secondo reclamo alla C.A.E.

Infatti, la C.A.E. aveva originariamente respinto un primo reclamo per violazione dell’art.21/bis del Regolamento LND.

Nel merito: la C.A.E. aveva riscontrato la violazione del suddetto art.21/bis Reg.LND sul presupposto che il reclamo era stato trasmetto entro il termine ultimo perentorio del 30/6/2009 quindi tardivo riferendosi ad una controversia relativa alla Stagione Sportiva 2007/08.

Nell’attuale seconda istanza di revisione il reclamante faceva rilevare che la raccomandata veniva spedita il 29/6/2009 e ricevuta dalla C.A.E. il 1/7/09.

Considerato che si deve computare il “die a quo e non il die ad quem” il reclamo va accolto essendo nei termini e pertanto non sussiste la violazione di cui all’art.21 bis del Reg.LND.

Di conseguenza la richiesta di revisione di decisione della CAE sull’originario reclamo va accolta.

Occorre anche far presente che, a giustificazione dell’operato della C.a.e. la ricevuta della raccomandata, in prossimità di periodo feriale è stata esaminata successivamente a decisione ormai pronunciata, e ciò determinato da un disguido della segreteria centrale.

La C.A.E. riconosce il proprio errore, giustificato come sopra, e ritiene doveroso accogliere l’attuale istanza di revisione dell’originaria decisione e di conseguenza accoglie il reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND accoglie l’istanza di revisione riconoscendo dovuta dalla Società A.S.D.CAMPOBELLO  al Sig.Marco Agatino ALBERIO la somma di €.10.000,00 in base all’accordo economico sottoscritto dalle parti.

Dispone, altresì la restituzione della tassa reclamo versata.

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