F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Premesso che, in virtù di quanto emerge dall’attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto sia del direttore di gara sia del quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara signor Massimiliano Saccani si legge che è segnalata “inoltre la presenza di circa 30 persone non autorizzate che al termine della partita stazionavano in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi” e che in quello redatto dal quarto ufficiale di gara signor Gabriele Gava, espressamente richiamato nel rapporto dell’arbitro come allegato, è testualmente rappresentato che i tifosi locali a fine gara “in una occasione intonavano un coro più volte ripetuto contro l’arbitro gravemente offensivo; - considerato che la circostanza che il rapporto del quarto ufficiale di gara sia solo richiamato dall’arbitro nel suo rapporto seppur anomala non esclude l’idoneità documentale della relazione del quarto ufficiale, e non ne diminuisce il contenuto e la portata probatoria utile a dimostrare che i fatti si sono effettivamente realizzati per come descritto dal medesimo quarto ufficiale; - rilevato altresì che la duplice condotta che si riconduce alla responsabilità oggettiva del Catania Calcio, consistente nelle frasi evidentemente offensive nei confronti del direttore di gara (evento confermato anche dalla relazione dei rappresentanti della Procura Federale che hanno sottolineato con identità di termini rispetto a quanto evidenziato nel rapporto del quarto ufficiale le offese rivolte al signor Saccani) nonché nella non impedita presenza di ben trenta persone nell’area antistante il tunnel che conduce agli spogliatoi, non trova alcune attenuazione per come invece prospetto dalla difesa della società reclamante, con riguardo all’applicazione del noto principio dell’ordinamento sportivo circa la responsabilità oggettiva della società i cui tesserati abbiano violato le norme dell’ordinamento sportivo ovvero del Codice di Giustizia Sportiva (in particolare ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.);

- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. sentita la Procura Federale, respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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