F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COLETTA GIULIO E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 -
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell’8.10.2009)
2) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, DELL’A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell’8.10.2009)
3) RICORSO DELL’A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BONADIES ENNIO, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELL’A.S.D. OTTAVIA - NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell’8.10.2009)
Con esposto al Procuratore Federale del 16.1.2009 il Presidente della società A.S.D. COR 2005, Dott. Giancarlo Galloni, denunciava che nel maggio 2007 i genitori del giovane calciatore Alessandro Di Silvio comunicavano al segretario della predetta società che il figlio era stato visionato dalla S.S. Lazio. Successivamente il responsabile del Settore Giovanile della S.S. Lazio, Gen. Giulio Coletta, chiedeva al segretario dell’A.S.D. COR il nulla osta per partite amichevoli, nulla osta che gli veniva prontamente rilasciato. Il Gen. Coletta ritornò, poi, dal segretario dell’A.S.D. COR proponendo il tesseramento del Di Silvio, con contestuale richiesta di rinunzia da parte dell’A.S.D. COR al c.d. ”premio di preparazione” ovvero trovando un modo alternativo al pagamento dello stesso. Da parte sua l’A.S.D. COR propose una forma di indennizzo parziale, opponendosi in modo fermo alla rinunzia totale al premio. Da premettere che la corresponsione del premio è prescritta dalle norme federali e, in particolare dall’art. 96 N.O.I.F., dall’art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, secondo cui, nella fattispecie che ci occupa, sarebbe scattato in capo alla Lazio l’obbligo di tesserare il Di Silvio
con vincolo pluriennale con contestuale versamento all’A.S.D. COR del premio di preparazione. L’A.S.D. COR fu informata nell’agosto 2007 che il Di Silvio era stato vincolato all’A.S.D. Ottavia. Da considerare è il fatto che il tesseramento del Di Silvio all’A.S.D. Ottavia durò meno di un mese (7- 31 agosto), in quanto già a fine agosto il ragazzo venne dato in prestito alla S.S. Lazio per poi essere svincolato dall’Ottavia in data 17.12.2007 ed essere tesserato come “giovane di serie” dalla Lazio in data 8.9.2008. Tale breve lasso di tempo lascia pensare, quindi, ad un trasferimento fittizio ed elusivo del Di Silvio all’Ottavia anche perché in quel mese il calciatore non effettuò alcuna partita amichevole né alcun allenamento per l’Ottavia, mentre in precedenza aveva effettuato due provini per la Lazio. Oltretutto, appare quanto mai strano, che i genitori del ragazzo non abbiano mai fatto riferimento ad un eventuale interessamento dell’Ottavia e poi improvvisamente avessero deciso di tesserare il figlio con l’Ottavia, piuttosto che con una squadra di Serie A. Il Procuratore federale, a seguito di una completa istruttoria, concludeva per il deferimento del Di Silvio, di Bonadies Presidente dell’Ottavia, del Gen. Giulio Coletta per violazione dell’art. 1 C.G.S. e degli art. 33 Regolamento Giovanile e 96 N.O.I.F., della S.S. Lazio per responsabilità oggettiva per i fatti imputabili al Gen. Coletta ex art. 4 comma 2 C.G.S. e della società Ottavia per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., del proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Nazionale, con ampia e convincente motivazione, ha di fatto confermato le conclusioni del Procuratore Federale, ritenendo accertati e confermati tutti i fatti riportati nell’esposto del 16.1.2009 del presidente dell’A.S.D. COR 2005, Giancarlo Galloni.In particolare la Commissione ha posto l’accento sul fatto che il trasferimento all’Ottavia è stata chiaramente strumentale a due fini elusivi: quello di non pagare affatto il premio di preparazione da parte della Lazio, in quanto il premio è corrisposto solo dalla società che per la prima volta richiede il tesseramento e la Lazio non sarebbe più la prima), e quello, in via gradata, di non pagarlo raddoppiato, posto che l’art. 96 N.O.I.F. prevede che il premio si raddoppi nel caso in cui il tesseramento è effettuato da società appartenente a Leghe professionistiche. Pertanto l’Ottavia si è sottratta ad un obbligo sancito dalle norme federali e, indirettamente, anche la Lazio si è sottratta, ponendosi “al riparo” ed usando come schermo l’A.S. Ottavia, al fine di non pagare il premio che sarebbe stato anche raddoppiato. Pertanto l’eccezione secondo cui il premio andava richiesto da parte dell’A.S.D. COR non appare meritevole di alcun pregio, in quanto è d’ufficio che “scatta” l’obbligo di corrispondere ilpremio. La Commissione Disciplinare Nazionale, in data 1.10.2009, pertanto, concludeva dichiarando la responsabilità dei deferiti e comminando la sanzione dell’inibizione per 2 mesi a Giulio Coletta, l’inibizione per 45 giorni a Ennio Bonadies, la squalifica per 15 giorni al calciatore Alessandro Di Silvio, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla S.S. Lazio S.p.A. e la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla l’A.S.D. Ottavia. Proponevano reclamo a questa Corte la S.S. Lazio S.p.A. e il Gen. Giulio Coletta con un ricorso, il Presidente Bonadies con altro ricorso e l’A.S.D. Ottavia con altro ricorso ancora. Preliminarmente questa Corte riunisce i tre ricorsi per evidenti profili di connessione oggettiva.Nel merito, le censure di cui ai ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento. Il ragionamento posto a fondamento della decisione di primo grado è da condividere “in toto”, poiché essa si basa su fatti e circostanze tali da dover essere considerati come acclarati, oltre che su di un filo logico che non risulta scalfito dalle osservazioni dei reclamanti che si appuntano solo sui dettagli della vicenda. Il ragionamento portato avanti nel ricorso Lazio – Coletta verte su varie tesi “a scalare”. Innanzitutto s’incentra su di una presunta prassi esistente tra la Lazio e le società dilettantistiche locali, in base alla quale il premio di preparazione non veniva corrisposto. Questa come tesi principale. Poi si passa a dire che la COR non ha mai chiesto questo premio, indi per cui non ci si sarebbe preoccupati di corrisponderlo. Tali ragionamenti, però, oltre a non essere convincenti su un piano logico, appaiono carenti sul piano probatorio. Sulla strumentalità del trasferimento non può che riportarsi un frammento di decisione di questa Corte (n. 186/2008/09):”Sul piano strettamente logico, poi, appare assolutamente convincente il ragionamento del giudice di prime cure circa la assoluta inverosimiglianza della segnalazione di un calciatore “senza mai neppure averlo visionato in allenamento e che la società Lazio abbia accettato di farlo allenare ed addirittura di portarlo in ritiro estivo con la propria squadra a scatola chiusa”. Sul punto le spiegazioni circa la conoscenza degli atleti in quanto partecipanti allo stesso campionato giovanile, provano troppo, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di chiedere alle varie società i nominativi da ingaggiare; inoltre, se il Coletta conosceva lo Spina, lo conosceva quale tesserato del Savio e non dell’Ottavia, e almeno avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in proposito, cosa che non risulta sia mai avvenuta” Nel precedente citato la situazione era analoga, sia oggettivamente che, in parte, soggettivamente. Ce n’è abbastanza, quindi, per ritenere, come ha fatto la Commissione Disciplinare Nazionale, che il trasferimento del giovane calciatore Di Silvio dall’A.S.D. COR 2005 all’A.S.D. Ottavia fu simulato, il che conduce ad affermare la concretizzazione della violazione dell’art. 1 C.G.S. contestata al Coletta, al Bonadies e per responsabilità oggettiva alla Lazio, vale a dire la violazione del dovere di comportarsi con correttezza, lealtà e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva “. Per ciò che attiene alla posizione dell’Ottavia e di Bonadies, il reclamo porta avanti la tesi secondo cui il Di Silvio fosse “libero” alla data di metà luglio 2007 e che, quindi, l’A.S.D. Ottavia poteva tesserarlo, a quanto pare anche senza versare alcun premio di preparazione. Anche sulla questione del vincolo, la difesa dell’Ottavia pare confondere il vincolo di provenienza con quello successivo ovvero ancora con l’effettiva permanenza del calciatore presso la società. Si passa poi a stigmatizzare l’atteggiamento dell’A.S.D. COR 2005 che avrebbe potuto fare ricorso alla Commissione premi di preparazione di cui all’art. 96 comma 3, ma tale scelta non è stata fatta e la norma prevede che le società “possono” ricorrere, smentendo di fatto qualsiasi interpretazione “cogente” della stessa. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) e 3) come sopra proposti rispettivamente dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dal signor Bonadies Ennio e dall’A.S.D. Ottavia di Roma li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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