F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 4)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
4) RICORSO DELL’A.S.D. U.S. POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SCHACKER JUNIOR JONI MIGUEL SEGUITO GARA POLIGNANO/REAL TOCO DEL 24.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)
La società U.S.D. Unione Sportiva Polignano Calcio a Cinque ha proposto reclamo contro la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Schacker Junior Joni Miguel, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con delibera pubblicata in data 287.10.2009 con Com. Uff. n. 147 della Divisione Calcio Cinque, in ordine alla gara U.S. Polignano/Real Toco, disputata il 24.10.2009, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B - Girone F. Preliminarmente la sezione rileva che il reclamo è stato inviato in data 5.11.2009, mentre il Comunicato Ufficiale della decisione è avvenuto il 28.10.2009. Quindi il reclamo è stato presentato oltre il termine, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Polignano di Polignano a Mare (Bari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
