F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO AVVERSO LE SANZIONI:DELLA SQUALIFICA CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO FINO AL 30.6.2010; DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE REALI FABRIZIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA COGIANCO GENZANO/L’ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.S.D. L’Acquedotto ha impugnato le distinte sanzioni disciplinari rese dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009, nei confronti di due suoi tesserati, con le quali il detto giudice infliggeva al calciatore Fabrizio Reali la squalifica per 4 giornate di gara per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario ed al calciatore Alessandro Chilelli la squalifica fino al 30.6.2010 per reiterate condotte antiregolamentari. Nell’impugnare le dette statuizioni l’A.S.D. L’Acquedotto deduce l’erroneità di quella relativa al Reali in quanto la gravata decisione avrebbe qualificato come “schiaffo” quella che nel rapporto arbitrale era soltanto una “manata”, lamentando nei confronti del Chilelli l’eccessività della punizione, soprattutto in relazione a taluni precedenti dettagliatamente richiamati nell’atto d’appello. Ritiene la Corte che il ricorso relativo al Fabrizio Reali debba venir disatteso non essendo apprezzabile la distinzione fra schiaffo e manata come sopra dedotta dall’Associazione ricorrente per invocare la riforma della statuizione. La stessa Corte, viceversa, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo proposto in ordine alla squalifica del calciatore Alessandro Chilelli in quanto, pur considerando tutti gli episodi disciplinarmente rilevanti, ed applicando a tali condotte le punizioni regolamentari, la sanzione adottata appare eccessiva. Di conseguenza, valutando la vicenda nel suo complesso ed apprezzando altresì la qualità di capitano della squadra rivestita dal Chilelli, ritiene la Corte di poter ridurre la squalifica, limitandola al 30.4.2010. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto di Roma, rispettivamente: - riduce al 30.4.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chilelli Alessandro e dispone restituirsi la tassa reclamo; - rigetta il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Reali Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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