F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 4) ISTANZA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE APOLLONI ENRICO N. MATRICOLA 3.007.579

Con rituale istanza del 9.12.2009 il signor Apolloni Enrico, nato a Frascati il 16.6.1980, residente in Grottaferrata in Via Anagnina n. 260, già tesserato per la A.S.D. Vivace Grottaferrata, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, sino a tutto il 2.5.2008 (Com. Uff. n. 75 del C.R. Lazio 2.5.2003) con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale in data 9.12.2003 (Com. Uff. n. 108/A F.I.G.C. del 9.12.2003). A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificato dal vigente art. 26.3 C.G.S.. Alla seduta del 21.12.2009 la competente C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi. Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata all'Apolloni aveva esaurito i suoi effetti il 2.5.2008 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni del su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Apolloni Enrico sussistendone i presupposti.

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