F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 4) DEFERIMENTO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIARETTA RENATO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, NONCHE’ AL COMMA 1 DELLA MEDESIMA NORMA IN RELAZIONE AL CAPO I DELL’ALLEGATO A DELLO STESSO DETESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE”.
Con provvedimento del 16.6.2009 il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo organo di Giustizia Sportiva l’agente di calciatori Renato Giaretta per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione al disposto dell’art. 1 e dell’art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, posta in essere in data 1.9.2008, all’interno dell’area di “calcio mercato”, allorché aveva fornito il proprio ”passi” nominativo al signor Andrea Carnevale, deferito con separato atto dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale competente per tale posizione, al fine di permettergli un accesso a lui non consentito in detta area, in quanto non inserito nel foglio di censimento della società per la quale operava. All’odierna riunione di questa Corte il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna dell’incolpato alla sanzione di € 5.000,00 di ammenda. Osserva la Corte che risulta accertato in virtù della rilevazione ed accertamento diretto da parte di un collaboratore della Procura Federale, incaricato del controllo, che nel pomeriggio dell’1.9.2008 il signor Andrea Carnevale si trovava all’interno dell’area del “calcio mercato” munito del “passi” nominativo dell’agente di calciatori Renato Giaretta, che a dire dello stesso Carnevale gli era stato fornito da quest’ultimo per consentirgli di entrare nell’area stessa. L’azione posta in essere dall’incolpato integra la violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione al disposto dell’art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, che impone all’agente in via precettiva l’osservanza delle norme federali e regolamentari della F.I.G.C. e in particolare l’obbligo di improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale che non costituisce una vieta formulazione retorica ma un vero e proprio codice di onore al quale lo Giaretta ha trasgredito. Ritenuta pertanto la responsabilità dell’incolpato, stimasi adeguata la sanzione di € 5.000,00 di ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:
- la sanzione dell’ammenda al signor Giaretta Renato, Agente di Calciatori, di € 5.000,00.
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