F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 3

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO SEGUITO GARA NOVARA/PERUGIA DEL 25.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con atto del 28.10.2009, la società Novara Calcio inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica al calciatore Gheller Mavillo per 2 giornate effettive di gara, per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante l’incontro Novara/Perugia del 25.10.2009. Con successivo atto di questa Corte datato 29.10.2009, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dal Novara Calcio in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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