F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009 Procedimento disciplinare a carico di GRAZIANO MARINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009

Procedimento disciplinare a carico di GRAZIANO MARINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

-  tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

-  considerato che il sig. Marino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 94, comma 1 lett. A) delle NOIF e con riferimento all’art.42, comma 2, del Regolamento della LND per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2006/2007 un accordo economico con la società ASD Amatori Passo Cordone, superiore a quello massimo previsto dall’accordo LND-AIAC con un pagamento pattuito in un numero di rate superiore alle quattro massime consentite dalla normativa vigente;

-  valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;

-  assunta la memoria difensiva del deferito del 23/01/2009.

Ritenuto che:

-  il fatto addebitato risulta documentalmente comprovato nell’ambito del procedimento svoltosi dinnanzi al Collegio Arbitrale presso la Lnd e di cui al CU n. 1 Stagione Sportiva 2008/09

P.Q.M.

dichiara il sig. GRAZIANO MARINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009.

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