F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Gulino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 35, comma 1, e all’art. 38, comma 3,

del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che,

nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con

altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in

assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto

l’applicazione della sanzione della squalifica della durata di mesi sei;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/01/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente

contrastati dai documenti prodotti dal deferito;

- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini,

emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l’iniziativa e

comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani

calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;

- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di

conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto

il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad

altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;

- del resto il deferito ha ammesso espressamente la sua diretta responsabilità per i fatti

contestatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE GULINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2009.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it