COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEM PESCARA RECUPERI C 5 AVVERS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEM PESCARA RECUPERI C 5 AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAGITTARIO / DEM PESCARA RECUPERI C 5 DISPUTATA IL 19/09/09 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C 1” (C.U. n° 17 DEL 08/10/09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Dem Pescara Recuperi C5 ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo, in quanto il reclamo della Società A.S.D. Sagittario sarebbe stato privo della domanda, nonché delle sufficienti motivazioni.

  La società appellante, inoltre, ha dedotto che il reclamo della A.S.D. Sagittario sarebbe stato proposto al G.S. in spregio alle norme procedurali, per non essere stata fornita la prova dell’invio del reclamo alla controparte, così come prescritto dagli artt. 46, comma 5, e 38, comma 7 C.G.S.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A, non risulta che la Società A.S.D. Sagittario abbia fornito la prova dell’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte, così come previsto dalla richiamata normativa, avendo la medesima società allegato al proprio reclamo solo la stampa di una e – mail indirizzata all’odierna appellante che, però, è idonea a provare soltanto l’invio e non anche la sua ricezione da parte del destinatario.

  Ciò contravviene con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva che, pur avendo  introdotto tra i mezzi di comunicazione dei ricorsi e dei reclami lo strumento informatico della posta elettronica, ne ha ammesso l’utilizzo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione da parte dei destinatari (art. 38, comma 7) il che, però, nel caso di specie, come detto, non è avvenuto.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di accogliere l’appello, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo Sagittario 2 / Dem Pescara 6 , disponendo restituirsi la tassa versata.

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