COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA S

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE / FAVALE 1980, DISPUTATA L’1/11/09 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. n° 24 del 5.11.09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Favale 1980 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti di quelli avversari, chiedendone la revoca.

  Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere confermata.

La versione dei fatti fornita dalla società appellante, infatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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