COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE AVVERS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING SCALO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 15/11/09 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. (C.U. n° 26 del 19.11.09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Cologna Paese ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società perché un proprio sostenitore entrava in campo attraversandolo fino ad arrivare nei pressi dell’A.A. e, allontanato a fine gara, sostava nuovamente nei pressi degli spogliatoi unitamente ad altra persona non identificata.

  La società appellante ha dedotto trattarsi di errore nell’identificazione della persona entrata in campo, da considerarsi certamente sostenitore dello Sporting Scalo, come da dichiarazione redatta da un dirigente della squadra di casa.

  Osserva la Commissione che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento, posto che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha effettivamente precisato che il responsabile dell’accaduto era un sostenitore della Società Sporting Scalo.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di accogliere l’appello, disponendo restituirsi la relativa tassa, ove versata.

Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza.

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