COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ I.M.M. S. EUSANIO AVVERSO LE SA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ I.M.M. S. EUSANIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI CROGNALE ALESSIO E GIALLONARDO ENZO PER CINQUE GIORNATE E SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPPELLONE CHRISTIAN PER TRE GIORNATE) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARCIANESE / I.M.M. S. EUSANIO, DISPUTATA IL 22/11/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. n° 13 del 26.11.09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

  Con appello ritualmente proposto, la Società I.M.M. S. Eusanio ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. per avere, i calciatori Crognale e Giallonardo, rivolto a fine gara frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro e per averlo lievemente spintonato e per avere, il calciatore Cappellone, rivolto all’arbitro una frase minacciosa a fine gara.

  La società appellante ha chiesto la riduzione delle sanzioni, deducendo che i calciatori Crognale e Giallonardo avrebbero soltanto fronteggiato l’arbitro, senza alzare le mani e senza spintonarlo, a seguito di una decisione contestata, mentre nulla ha dedotto circa la posizione del calciatore Cappellone.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante, peraltro limitatamente a due soli dei tre tesserati destinatari delle sanzioni impugnate, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.

Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

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