COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG. SOTTILINI GENNARINO, PRESIDENTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG. SOTTILINI GENNARINO, PRESIDENTE DELLA F.C. SANTOS PERANO PER VIOLAZIONE ALL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40, COMMA 1 E 3, DEL REG. L.N.D. E DEL C.U. N.1 DELLA L.N.D. 2008-2009, LA SOCIETÀ F.C. SANTOS PERANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I , CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 19.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Sottilini Gennarino, presidente delle F.C. Santos Perano all’epoca dei fatti, per aver fatto assumere la guida tecnica della Società F.C. Santos Perano da soggetto non abilitato per tale funzione consentendo allo stesso di sedere in panchina in veste di allenatore e per non avere segnalato il nominativo del tecnico al Comitato;

- le società FC Santos Perano la violazione di cui all’art. 4, commi I Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta con riferimento alla condotta ascrivibile  al proprio Presidente.

  Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 03.11.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.12.2009, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All’udienza  compariva per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli e nessuno compariva per i soggetti deferiti né facevano pervenire scritti difensivi.

  Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti  sanzioni: inibizione  per mesi tre al Sig. Sottilini Gennarino e € 400,00 di ammenda alla Società FC Santos Perano.

  Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento.

  Ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: ammenda di € 300,00 per FC Santos Perano; per il Sig. Sottilini Gennarino inibizione per mesi due.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti applica le seguenti sanzioni: ammenda di € 300,00 per FC Santos Perano; per il Sig. Sottilini Gennarino inibizione per mesi due.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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