COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUELLI DEL JONNY MATCH AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SALVIA VINCENZO (3 GARE), ONORATO DOMENICO (2 GARE) E L’AMMENDA DI € 150.00, COME DA CU N. 27 DEL 07.10.2009.

Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società QUELLI DEL JONNY MATCH avverso le squalifiche dei calciatori SALVIA VINCENZO, per 3(tre) gare, ONORATO DOMENICO, per 2(due) gare, nonché l’ammenda di € 150.00, inflitte dal G.S., per i provvedimenti disciplinari assunti dal D.G. nella gara Avis Vietri – Quelli del Jonny Match (campionato di calcio a 5 – serie c/2) del 04/10/2009, come riportati sul CU n. 27 del 07.10.2009;

Preso atto che la società ha rinunciato ad essere ascoltata;

Premesso che il reclamo, per quanto attiene l’ammenda di € 150.00 e la squalifica per 2(due) gare inflitta al calciatore Onorato Domenico, non è accoglibile considerato che, ai sensi dell’art. 45 – punto 3 – del CGS, “non sono impugnabili in alcuna sede……e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a)squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; …… d) provvedimenti pecuniari non superiori a 150.00 euro per le società partecipanti ai campionati…… regionali del calcio a cinque”;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che nel caso in esame, in relazione a quanto emerge dal referto arbitrale, la condotta tenuta dal calciatore Salvia Vincenzo non appare connotata dal carattere di particolare gravità e violenza, non arrecando alcuna conseguenza all’avversario;

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento riduce la squalifica del calciatore SALVIA VINCENZO a 2(due) giornate;

·  dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda l’ammenda di €.150.00 e la squalifica per due gare del giocatore Onorato Domenico, che restano confermate

·  dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata. 

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