COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 11/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORATORIO LENTINI MARATEA (2^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 31 DEL 21.10.2009.
Letto il reclamo proposto dalla società ORATORIO LENTINI MARATEA avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul CU n. 31 del 21.10.2009, con cui veniva inflitta la squalifica al calciatore SANTORO EMANUELE fino al 30.03.2010;
Rilevato che il CU è stato pubblicato in data 21.10.2009 mentre il proposto reclamo è stato spedito a mezzo posta in data 29.10.2009;
Considerato che, a norma dell’art. 38, comma 2, del C.G.S. il reclamo deve essere proposto nel termine di giorni 7 dalla pubblicazione del C.U.;
P.Q.M.
· dichiara inammissibile il suddetto reclamo;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.