COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 11/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALAZZO CALCIO (2^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N 38 DEL 4.11.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società PALAZZO CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul CU n. 38 del 4.11.2009, relative alla squalifica inflitta al calciatore SABINO FELICE, per 3(tre) gare;

Letti gli atti ufficiali di gare;

Preso atto che la società reclamante, sebbene regolarmente invitata, avendone fatta rituale richiesta, non si è presentata alla seduta del 9.11.2009, senza addurre alcuna giustificazione in merito;

Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, da cui emerge una condotta violenta posta in essere dal Sabino ai danni di un avversario, violendo l’art. 19, lettera b, del C.G.S.;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la squalfica per 3(tre) gare inflitta al calciatore Sabino Felice;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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