COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL AURORA COFFEE (C/1) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RICCI ALESSANDRO, PUBBLICATA SUL CU N. 43 DEL 18.11.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Futsal Aurora Coffee avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore RICCI ALESSANDRO per 3(tre) gare, come pubblicata sul CU n. 43 del 18.11.2009;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che la richiesta di riduzione della sanzione inflitta non può trovare accoglimento atteso che il calciatore Ricci poneva in essere una condotta violenta ai danni di un avversario, in particolare, arrivando di corsa dalla panchina, interveniva in una rissa spingendo un calciatore avversario, facendolo cadere a terra;

Preso atto che, a norma dell’art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S., tale infrazione comporta la squalifica di 3(tre) giornate;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 3(tre) giornate inflitta del G.S. al calciatore Ricci Alessandro ;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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