COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROSSELLINO SPORT VILLAGE (CALCIO A 5 – SERIE C/1) AVVERSO SQUALIFICA PER 4(QUATTRO) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MONTANO LUIGI, COME DA CU N.43 DEL 18.11.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ROSSELLINO SPORT VILLAGE avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitte dal G.S. al calciatore MONTANO LUIGI e pubblicata sul CU n.43 del 18.11.2009;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che le argomentazioni difensive proposte dalla società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, dai quali emerge che il calciatore Montano Luigi dapprima colpiva un avversario in maniera violenta tale da scatenare una rissa all’interno del terreno di gioco e, successivamente, in seguito al provvedimento disciplinare dell’espulsione, proferriva nel confronti del D.G. espressioni offensive e minacciose;

Ritenuto che per la condotta su indicata vi è violazione dell’art. 19, comma 4, lettere a) e b), del C.G.S. e che, alla luce di ciò, la sanzione inflitta dal G.S. appare più che equa;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la 4(quattro) giornate di squalifica, come inflitte dal G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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