COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORATORIO LENTINI MARATEA (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI DI GIOVANNI CHRISTIAN (8 GARE), SACCO PETER (3 GARE) E SCHETTINO DANILO (2 GARE), COME DA CU N.47 DEL 2.12.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ORATORIO LENTINI MARATEA avverso le squalifiche dei calciatori DI GIOVANNI CHRISTIAN per 8(otto) gare,
sacco peter per 3(tre) gare e SCHETTINO DANILO per 2(due) gare, inflitte dal G.S. e riportate sul CU n. 47 del 2.12.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Preliminarmente va rilevato che il reclamo avverso la squalifica per 2(due) gare inflitta al calciatore Schettino Danilo è da considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S.;
Considerato che, in merito alla squalifica per 3(tre) gare inflitta al calciatore Sacco Peter è da considerarsi congrua in relazione ai fatti riportati dal D.G. nel suo rapporto di gara, atteso che lo stesso Sacco, già espulso dal campo, poneva in essere, a fine gara, un comportamento ingiurioso, irriguardoso ed antisposrtivo ai danni del D.G.;
Considerato, altresi, in merito alla squalifica inflitta al calciatore DI GIOVANNI, che lo stesso poneva in essere irriguardoso e fortemente minaccioso ai danni dell’arbitro, ma non violento e che, pertanto, la sanzione inflitta può essere rideterminata come da dispositivo;
P.Q.M.
· in via preliminare dichiara inammissibile il reclamo proposto per il calciatore SCHETTINO DANILO (2 gare);
· rigetta il reclamo per il calciatore SACCO PETER, confermando la squalifica per 3(tre) gare;
· accoglie, parzialmente, il reclamo per la squalifica inflitta al calciatore DI GIOVANNI CHRISTIAN, riducendola a 6(sei) gare;
· dispone la restituzione della tassa reclamo.