COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA NICOLA RUSSO TURSI (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PITRELLI ROCCO FINO AL 28.02.2010, LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI CAPUTI MATTIA (6 GARE) E TANTONE FILIPPO (4 GARE) COME DA CU N.15/MT DEL 3.12.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società AURORA NICOLA RUSSO TURSI avverso l’inibizione del dirigente PITRELLI ROCCO fino al 28.02.2010 e le squalifiche dei calciatori CAPUTI MATTIA per 6(sei) gare e TANTONE FILIPPO per 4(quattro) gare, inflitte dal G.S. e riportate sul CU n. 15 della Delegazione di Matera, del 2.12.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Accertato che gli episodi oggetto del proposto reclamo trovano esatta e precisa descrizione nel rapporto arbitrale dal quale si evince, chiaramente ed in maniera inequivocabile, la piena responsabilità dei summenzionati tesserati;
Preso atto che detti comportamenti sono stati sanzionati dal G.S. in maniera congrua, in relazione ai fatti come riportati;
P.Q.M.
· rigetta il reclamo proposto dalla società AURORA NICOLA RUSSO TURSI, confermando integralmente i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S., come riportati nel CU n.15/MT del 2.12.2009;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.