COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 53 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI VIA ROMA (CALCIO A 5 – SERIE C/1) AVVERSO

SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ALIANDRO STEFANO, COME DA CU N. 47 DEL 2.12.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società AMICI DI VIA ROMA avverso la squalifica per 8(otto) gare inflitta dal G.S. al calciatore ALIANDRO STEFANO e riportata sul CU n. 47 del 2.12.2009;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che il D.G. nel rapporto di gara nel descrivere la condotta posta in essere dal calciatore Aliandro Stefano riferisce che lo stesso, non condividendo una decisione arbitrale, proferiva all’indirizzo del D.G. frasi minacciose ed ingiurie, tentando di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi per l’intervento di compagni di squadra;

Considerato che il calciatore Aliandro ha posto in essere un comportamento irriguardoso ed altamente minaccioso ma non violento nei confronti del D.G. e che, pertanto,  la sanzione inflitta può essere rideterminata come da dispositivo;

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ALIANDRO STEFANO a 6(sei) gare;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo.

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