COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 07/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO SOCIETA’ INVICTA BURGENTIA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA SIGNOR DI VITO STEFANO (8 GARE) PUBBLICATA SUL CU N.14/PZ DEL 10.12.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società INVICTA BURGENTIA (Allievi Provinciali) avverso la squalifica per 8(otto) gare comminata al tesserato DI VITO STEFANO relativamente alla gara del 6.12.2009 tra l’Invicta Burgentia e la Basilicata, come pubblicato sul C.U. Provinciale 14/PZ del 10.12.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Letti i chiarimenti forniti dal D.G. con i quali lo stesso precisava che il giocatore Di Vito Stefano, schierato nella gara in questione con il n.ro 12, non condivideva una sua decisione e, lasciata la sua posizione di portiere, correva verso il D.G. ingiuriandolo e minacciandolo, successivamente spingendolo all’altezza del petto, provocandogli un momentaneo dolore;
Rilevato, altresì, che, dopo l’espulsione, il Di Vito continuava nel suo atteggiamento ingiurioso, irriguardoso e minaccioso ai danni del D.G.;
Ritenuto che i provvedimenti adottati dal G.S. risultano essere congrui in relazione ai fatti come avvenuti;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 8(otto) gare inflitta dal G.S., cone riportata sul CU n. 14/PZ del 10.12.2009;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.