COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : ROVITO Francesco, Presidente pro tempore della società U.S. Scalea 1912, della violazione degli artt. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC;la Società U.S. SCALEA 1912 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale • Premesso che: • il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella seduta del 18-4-2009 (C.U. n. 5), accoglieva parzialmente il ricorso presentato dall’allenatore Carmine Martora e disponeva, conseguentemente, che la Soc. U.S. Scalea 1912 provvedesse al pagamento della somma di € 250,00, quale saldo dell’accordo economico a suo tempo intervenuto con il predetto allenatore Carmine Martora; • la detta decisione veniva pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti del 24-4-2009 n.152; • a sua volta, il Comitato Regionale Calabria, con raccomandata A.R. 5-5-2009 (pervenuta al destinatario in data 7-5-2009), comunicava alla Soc. U.S. Scalea 1912 la decisione di cui sopra, avvertendo, al contempo, la predetta Società che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della detta informativa ed in mancanza del pagamento di quanto dovuto, si sarebbe provveduto ad informare gli Organi all’uopo competenti; • la Società U.S. Scalea 1912 provvedeva a versare al Comitato Regionale Calabria la somma prevista dal summenzionato lodo, solamente in data 15-7-2009; • pertanto, il versamento in questione è stato effettuato ben oltre il previsto termine di 30 giorni, sia dalla pubblicazione del lodo sul C.U. della L.N.D. del 24-4-2009 n. 152, che dalla comunicazione del C.R. Calabria del 5-5-09, ricevuta in data 7-5-09; • considerato che tali fatti comportano la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, delle NOIF e 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC. • ritenuto che tale condotta debba essere attribuita al sig. Rovito Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società sportiva U.S. Scalea 1912; • considerato, infine che, per i fatti sopra illustrati, la Società U.S. Scalea 1912 risponde, ex art.4, comma 1, del C.G.S., direttamente dell’operato del proprio Presidente. • vista la proposta del sostituto procuratore avv. Maurizio Goria;

• visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO A questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot.1255/51/pf09-10/GT7dl del 15 settembre 2009: 1) Il sig. ROVITO Francesco, Presidente pro tempore della società U.S. Scalea 1912; 2) la Società U.S. SCALEA 1912; per rispondere: 1) Il sig. ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912, della violazione degli artt. 94 ter, comma 13 delle NOIF e 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC, per non aver provveduto al pagamento di € 250 a favore dell’allenatore sig. Martora Carmine, in base a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nel lodo in data 18-4-2009 (C.U. n.5), nel termine di 30 giorni, come previsto dalla normativa sopraccitata; 2) La Società U.S. SCALEA 1912, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 dicembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il sig. Gianfranco FEDERICO, in rappresentanza della società. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: • Mesi UNO (1) di inibizione per ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912; • Un (1) punto di penalizzazione per la Società U.S. Scalea 1912 da scontarsi nel campionato in corso; LE RICHIESTE DELLA DIFESA La difesa ha rappresentato che il pagamento non è avvenuto nei termini per il rifiuto dell’allenatore signor Martora Carmine di rilasciare quietanza liberatoria per cui chiede che non venga irrogata la sanzione della penalizzazione. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912 che per la Società Scalea 1912. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: Al Signor ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912, inibizione di mesi UNO (1), e quindi fino all’ 7 MARZO 2010 (già inibito fino al 7.02.2010); alla Società U.S. SCALEA 1912 la penalizzazione di UNO (1) punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009/2010.

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