COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA F.C. FORLI’ s.r.l.

avverso squalifica per 4 giornate calc.BUONOCORE ENRICO

delibera del G.S. del C.R.E.R.  contenuta nel C.U.n.  10 del 2.9.2009

gara  FORLI’ – CESENATICO del 30.8.2009

Il F.C. FORLI’ s.r.l., del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che  “il calc.BUONOCORE (che già di trovava nelle immediate vicinanze dell’arbitro), non ha fatto altro che chidergli spiegazioni (senza correre e senza puntare il dito) in merito al provvedimento disciplinare adottato nei propri confronti, senza che i compagni si attivassero in alcun modo per fermarne l’impeto (anche perché se realmente l’intenzione del sig.BUONOCORE fosse stata quella di aggredire l’arbitro, non avrebbe trovato ostacolo alcuno stante la vicinanza tra i due)”.  Contesta che il sig. BUONOCORE “una volta uscito dal terreno di gioco avrebbe continuato nella propria condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro insultandolo e minacciandolo con la ripetizione, per ben 5 volte, di 5 diverse frasi.  Contrariamente a quanto riportato nel referto di gara, ciò non si è assolutamente verificato, in quanto il sig.BUONOCORE, subito dopo l’uscita dal terreno di gioco, si è recato direttamente ed immediatamente negli spogliatoi, come potrà all’ccorrenza essere confermato dalle persone infra indicate”. Chiede una riduzione della sanzione e  che vengano sentiti il calc.BUONOCORE ed altre due persone.

La Commissione,

- premesso che : 1) non viene sentito il calc.BUONOCORE perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; 2) ai sensi dell’art. 35 comma 1.1, non vengono sentite le due persone indicate;

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.BUONOCORE, dopo la seconda ammonizione, gli correva incontro, venendo fermato da compagni,  mentre gli indirizzava promesse di atti, anche estremi, venendo, conseguentemente, espulso; convintosi ad abbandonare il terreno di gioco, da dietro la rete di recinzione, rivolgeva, più volte,  all’arbitro offese, reiterando anche le promesse di atti, anche estremi,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BUONOCORE ENRICO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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