COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 30/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   DEFERIMENTO DISPOS

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°14 del 30/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico sigg. PAOLINI GIANNI, GUERRINI ANGELO, BARBIERI PRIMO, GUBERTINI ERMANNO, PORTA ROMUALDO,  LANDINI ANDREA e società S.S.SABBIONESE, POL. SAN PATRIZIO, A.C.D. SANVITESE, A.S.D. F.C.SERRAMAZZONI, A.S.D.C. SIVIZZANO e A.S.D.GUELFO 97 – campionato I^ categoria stagione sportiva 2007/2008

  Con  nota 19.6.2008 rep.n. 8412/1527 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  i sigg.PAOLINI GIANNI, GUERRINI ANGELO, BARBIERI PRIMO, GUBERTINI ERMANNO, PORTA ROMUALDO e LANDINI ANDREA, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A4 - lett. f, per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008;

-  le società S.S.SABBIONESE, POL. SAN PATRIZIO, A.C.D.SANVITESE, A.S.D. F.C. SERRAMAZZONI, A.S.D.C. SIVIZZANO e A.S.D. GUELFO 97, per  responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, solo l’A.S.C.D. SIVIZZANO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui fa presente che, trovandosi in una piccola frazione del comune di Fornovo Taro  “con una popolazione tendenzialmente anziana, non è possibile pensare di organizzare anche una sola squadra di calcio giovanile. Inoltre la società Fornovo Calcio rappresenta per eventuali aspiranti calciatori(e per i genitori soprattutto), una grande attrazione”.  “L’A.S.C.D. SIVIZZANO ha quasi sempre partecipato, con alterne vicende, alla II^ o addirittura III^ categoria, fino all’insperata promozione in I^ categoria, categoria mantenuta a stento fino alla retrocessione in II^ categoria nella stagione sportiva 2008/2009”.

Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI  dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare  la violazione  di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 4 – lett. f, con la inibizione per giorni 15 dei sigg. PAOLINI GIANNI, GUERRINI ANGELO, BARBIERI PRIMO, GUBERTINI ERMANNO, PORTA ROMUALDO,  LANDINI ANDREA,  con conseguente responsabilità diretta a carico delle società ’ S.S.SABBIONESE, POL. SAN PATRIZIO, A.C.D. SANVITESE, A.S.D. F.C.SERRAMAZZONI, A.S.D.C. SIVIZZANO e A.S.D.GUELFO 97,  ai sensi dell’art. 4.  comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 500.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  letta la memoria depositata dall’A.S.C.D. SIVIZZANO;

-   sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. PAOLINI GIANNI, GUERRINI ANGELO, BARBIERI PRIMO, GUBERTINI ERMANNO, PORTA ROMUALDO,  LANDINI ANDREA   integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 4 – lett. f,  con conseguente responsabilità diretta delle società S.S.SABBIONESE, POL. SAN PATRIZIO, A.C.D. SANVITESE, A.S.D. F.C.SERRAMAZZONI, A.S.D.C. SIVIZZANO e A.S.D.GUELFO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; 

-  ritenute congrue le sanzioni  proposte dal rappresentante della Procura Federale;

-  visti gli artt.  18, 19  del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere : ai sigg. PAOLINI GIANNI, Vice Presidente S.S.Sabbionese,  GUERRINI ANGELO, Presidente Pol.San Patrizio,  BARBIERI PRIMO, già Presidente A.C.D.Sanvitese,  GUBERTINI ERMANNO, Vice Presidente A.S.D. F.C. Serramazzoni,  PORTA ROMUALDO, Presidente A.S.D.C. Sivizzano,  LANDINI ANDREA, Presidente A.S.D. Castel Guelfo già A.S.D. Guelfo 97, la inibizione per giorni 15 ed alle società S.S.SABBIONESE, POL. SAN PATRIZIO, A.C.D. SANVITESE, A.S.D. F.C.SERRAMAZZONI, A.S.D.C. SIVIZZANO e A.S.D. CASTEL GUELFO 1927 già A.S.D. GUELFO 97,  l’ammenda di € 500.

Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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