COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BASILICANOVA avverso squalifica per 4 giornate calc. CATELLANI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di  Parma  contenuta nel C.U.n.  13 del 23.9.2009 gara  BASILICANOVA – MONTEBELLO del 20.9.2009

L’A.S.D. Basilicanova ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.CATELLANI “dopo il secondo cartellino giallo, abbandonava mestamente il terreno di gioco, manifestando il suo disappunto per la decisione apparsa eccessiva, da parte del direttore di gara, ma senza pronunciare reiterate offese e non tenendo un comportamento ironico e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.CATELLANI, espulso per avergli rivolto frasi offensive e scurrili, alla vista del cartellino rosso, a non più di 1 metro di distanza, batteva ironicamente le mani e gli urlava frasi offensive e  minacciose,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.CATELLANI FILIPPO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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