COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORT
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING CAVRIAGO avverso squalifica per 3 giornate calc. CATANIA VINCENDO delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 12 bis del 25.9.2009 gara SPORTING CAVRIAGO – GAZZINI del 20.9.2009
L’A.S.D. SPORTING CAVRIAGO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza “che il ragazzo non offendeva l’arbitro, ma erano i tifosi dall’esterno ad offendere ed insultare a fine gara davanti agli spogliatoi, e l’arbitro, senza vedere, ma solo ascoltando gli insulti a lui rivolti, ha segnalato per errore un nome errato”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. SPORTING CAVRIAGO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, ha comunicato che per imprevisti impegni non avrebbe potuto presenziare all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. CATANIA, al termine della gara, gli si è rivolto protestando e, giunto alla soglia dello spogliatoio, gli ha indirizzato una frase offensiva e minacciosa,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CATANIA VINCENZO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.