COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BAGNACAVALLO avverso squalifica per 7 giornate calc. FERRUCCI MICHAEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.9.2009 gara BAGNACAVALLO – ARGENTANA del 20.9.2009
L’A.C. BAGNACAVALLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “avviandosi verso gli spogliatoi, al termine dell’incontro, lo sconforto dei nostri avversari si concretizzava con una provocazione verbale con reciproci epiteti ed un pugno al volto sferrato da un giocatore avversario, probabilmente non colto dall’arbitro, al nostro giocatore FERRUCCI, che rispondeva con insulti (non di stampo razziale) ed un tentativo di rispondere a tale gesto. L’intervento del ns. allenatore permetteva di normalizzare la situazione”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a gara ultimata, il calc.FERRUCCI colpiva con un pugno un giocatore avversario di colore, indirizzandogli, successivamente, una frase dal contenuto razzistico;
- visti gli artt. 11 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 7 giornate del calc. FERRUCCI MICHAEL.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.