COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico A.S.D. S.ANTONIO – campionato di I^ categoria
Con nota 13.7.2009 prot. n. 336/1045, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- letto l’esposto a firma del Presidente dell’A.S.D. CASTENASO VILLANOVA, sig. Piero Lucca, pervenuto alla Procura Federale tramite il C.R.E.R., con cui l’esponente segnala quanto accaduto in data 28.3.2009, durante la “Festa dello Sport” del Calderara Calcio, allorché invitato sul palco per la premiazione di un giocatore cui era stato assegnato il premio fair play, si vedeva rifiutare la stretta di mano dal sig.Emanuele Righi, conduttore della serata e allenatore di calcio tesserato per l’A.S.D. S.ANTONIO, il quale, ad alta voce, motivava il rifiuto “con una insinuazione altamente offensiva”, davanti al numeroso pubblico ed a persone attente del mondo dello sport presenti alla festa;
- considerato che la frase “la mano non te la stringo per una cosa grave che tu conosci”, con la sua carica dirompente atta ad alimentare tra gli addetti ai lavori sconcerto, curiosità, ed illazioni, a prescindere dall’amplificazione o meno del microfono, appare sintomatica di un disagio covato da tempo da un allenatore deluso per la mancata promozione della sua squadra, che nella circostanza di una premiazione trova l’occasione propizia per esternare in pubblico il proprio malumore;
- rilevato che per la condotta sopradescritta, nei confronti dell’allenatore Righi, si procede con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- ha deferito a questa C.D l’A.S.D. S.ANTONIO , per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal suo allenatore sig.Emanuele Righi, come sopra descritto.
Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, l’A.S.D. S. ANTONIO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui dichiara di essere “consapevole delle responsabilità oggettive dell’A.S.D. S.Antonio in relazione alla condotta tenuta dall’allenatore sig.Righi Emanuele, ma ritiene che, alla luce del mestiere pubblico che lo stesso esercita, è sicuramente più esposto di qualsiasi altro tesserato e come tale può, indipendentemente dal ruolo che riveste all’interno della ns.Associazione, avere inimicizie che esulano dall’ambito sportivo”. Trasmette anche copia di una lettera che il sig.Lucca, firmatario dell’esposto oggetto del deferimento, scrive al sig.Righi, a firma autografa, ritrattando sostanzialmente i fatti accaduti.
Il rappresentante della Procura Fedrale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal sig.Righi Emanuele con l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.D. S.ANTONIO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- esaminata la memoria depositata dall’A.S.D. S.ANTONIO;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. Righi integri la violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva della società A.S.D. S.ANTONIO,
visto l’ art. 18 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere alla società A.S.D. S.ANTONIO l’ammenda di € 150.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.