COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. DELFINI RIMINI avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.9.2009 gara TORCONCA – DELFINI RIMINI del 13.9.2009
La S.S.D. DELFINI RIMINI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, segnalando che “in data ed orario previsto le due squadre erano regolarmente presenti sul terreno di gioco campo n. 5 del Superga Cattolica, pronte a prendere parte alla gara”. I dirigenti della Società Torconca ci fornivano copia del fax inviato il 4.9.2009l C.R.E.R., con relativo rapporto di esito OK della ricezione del destinatario della comunicazione che informava della necessità di svolgere la gara presso il campo Superga 5, per l’impossibilità di usufruire del terreno di gioco campo Torconca”. Poiché sul posto non si trovava l’arbitro, dopo aver contattato l’A.I.A., alcuni dirigenti della società ospitante si sono recati al campo Torconca e sono ritornati dicendo di non avere trovato nessun direttore di gara su tale terreno. Vista l’evidente buona fede, l’involontarietà e l’impegno da parte di tutti a far si che la gara si svolgesse regolarmente, chiede la ripetizione della gara e l’annullamento delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che il Settore Giovanile e Scolastico del C.R.E.R. ha dichiarato di non avere ricevuto il fax del 4.9.2009 e che, per la gara di cui trattasi, non è stata rilasciata alcuna autorizzazione al cambio di campo, in mancanza della quale la gara avrebbe dovuto disputarsi sul campo del Torconca;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito, come già indicato nel referto di gara, di essersi recato, come da indicazioni ricevute, al campo del Torconca e di essersi ivi trattenuto sino alle ore 11,20 non trovando sul posto le squadre;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, posto che solo una specifica autorizzazione del S.G.S. del C.R.E.R. avrebbe legittimato la squadra a disputare l’incontro su un campo diverso da quello indicato sul C.U. all’inizio dei campionati,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.