COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA U.S. RUBIERESE avverso squalifica per 5 giornate calc. MAIO LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.10.2009 gara RUBIERESE – SAN MICHELESE del 3.10.2009
Il ricorso dell’U.S. RUBIERESE, trasmesso alla C.D., per le vie brevi, il 23.10.2009 dal responsabile del Calcio a Cinque, non può essere preso in esame in quanto inoltrato a mano senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 38 del C.G.S., modalità prescritte anche per determinare con certezza la data di inoltro dei gravami (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S. RUBIERESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.