COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. C

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CABANA MELDOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.RINALDINI GABRIELE  e TOMASIELLO  DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R.  contenuta nel C.U.n.  18 del 28.10.2009 gara  SPORTING VILLALTA – CABANA MELDOLA del 25.10.2009

L’A.S.D. CABANA MELDOLA ricorre avverso i sopra indicati provvedimento segnalando che “i calc.RINALDINI e TOMASIELLO non hanno, a fine gara, proferito alcun insulto nei confronti del direttore di gara, chiedendo solamente al medesimo spiegazioni su una discutibilissima decisione tecnica. L’arbitro ha evidentemente travisato l’atteggiamento dei calciatori, che nulla aveva di offensivo nei suoi confronti e nei confronti della categoria dei direttori di gara”. Fa inoltre presente che, come si rileva dal C.U.,  la sanzione di squalifica per tre giornate viene irrogata a calciatori di altre società per avere tenuto una condotta violenta”. Chiede l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, una riduzione delle stesse.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, da una distanza inferiore a  un metro : 1) il calc.TOMASIELLO gli rivolgeva  frasi offensive; 2) il calc. RINALDINI gli rivolgeva frasi offensive e minacciose,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. RINALDINI GABRIELE e TOMASIELLO DANIELE.Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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