COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.L.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P. avverso squalifica al 30.6.2010 calc. CASTAGNI FEDERINO delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2009 gara  A.L.P. – S.LAZZARO dell’11.10.2009

Il  presente ricorso non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai sensi dell’art. 19, comma 2,  del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.L.P. e dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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