COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.L.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P. avverso squalifica al 30.6.2010 calc. CASTAGNI FEDERINO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2009 gara A.L.P. – S.LAZZARO dell’11.10.2009
Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai sensi dell’art. 19, comma 2, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.L.P. e dispone per l’addebito della tassa, non versata.