COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.C.D. V

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA U.C.D. VIADANA avverso squalifica per 5 giornate calc. PISCINA LORENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  18 del 28.10.2009 gara  NOVELLARA – VIADANA del 25.10.2009

L’U.C.D. VIADANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che il calc. PISCINA “consapevole di aver commesso atto violento nei confronti dell’avversario a gioco fermo, e accettando la decisione dell’arbitro avverso l’espulsione dal campo, si dirigeva verso i locali spogliatoi senza proferire alcuna offesa indirizzata al Direttore di gara, e senza colpire ulteriormente l’avversario, come invece si evince dalla motivazione del C.U.”. Chiede la riduzione a tre giornate di squalifica.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. PISCINA, a gioco fermo,  colpiva volontariamente con una testata un giocatore avversario alla testa, in un punto già precedentemente lacerato.  Il giocatore colpito si accasciava a terra, mentre gli usciva sangue dalla ferita,  ed il calc.PISCINA lo colpiva con calci al torace, poi offendeva l’arbitro che, nell’invitarlo a fermarsi, gli comunicava il  provvedimento della espulsione, ed il calc.PISCINA, nell’avviarsi a lasciare il campo,  colpiva nuovamente l’avversario on un calcio;

-  ritenuto che il deplorevole ed antisportivo comportamento messo in atto dal calc. PISCINA debba essere punito con una sanzione maggiormente aderente alla condotta tenuta;

-  visto l’art. 36 del C.G.S.

d e l i b e r a

di portare a 7 le giornate di squalifica del calc. PISCINA LORENZO.

Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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