COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. PITT

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA POL. PITTOLO

avverso squalifica al 15.11.2009 all. SAVINELLI GIOVANNI, inibizione al 15.11.2009 mass. CHIESA ANDREA e ammenda € 400 per intemperanze sostenitori

delibera del G.S. del C.P. di Piacenza  contenuta nel C.U.n.  16 del 21.10.2009

gara  ZIANO – PITTOLO del 18.10.2009

La POL. PITTOLO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) l’all.SAVINELLI ed il mass.CHIESA “non hanno in alcun modo rivolto offese nei confronti del Direttore di gara, sono stati tra i dirigenti che hanno cercato di tranquillizzare i nostri sostenitori”; 2) “una direzione di gara più elastica ed intelligente non avrebbe portato all’epilogo finale” e “l’intervento dei Carabinieri non era assolutamente necessario. Subito dopo la fine della partita i sostenitori hanno lasciato subito il campo sportivo”. Chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che la parte del reclamo riguardante l’allenatore ed il massaggiatore non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) per tutta la durata della partita sostenitori della POL.PITTOLO rivolgevano all’arbitro espressioni offensive, scurrili e minacciose; 2) verso la fine della gara uno di detti sostenitori cercava di scavalcare la rete di recinzione, impeditone dall’intervento di dirigenti della squadra locale; 3) nello stesso frangente tutti i componenti della panchina della POL.PITTOLO cercavano di raggiungere il direttore di gara, venendo fermati da dirigenti dell’A.S.D.Ziano; 4) a fine gara l’arbitro riusciva a raggiungere la propria auto grazie all’intervento dei Carabinieri;

-   considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, 

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 400 a carico della POL.PITTOLO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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