COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 18/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 18/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. FUTA 65
Avverso squalifica per 3 giornate calc. FOUAD YOUSSEF e SANTI SIMONE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 5.11.2009
gara CASTELGUELFO – FUTA dell’1.11.2009
La S.S.D. FUTA 65 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che “i nostri tesserati hanno richiesto al Giudice di Gara di avere un comportamento meno casalingo e di usare un metro più equo per entrambe le squadre. Mai si sono permessi di apostrofare, irridere ed offendere il sig.Arbitro, ma solo una richiesta di equità nelle decisioni da lui prese sul campo”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.FOUAD, espulso per doppia ammonizione, lasciando il terreno di gioco gli indirizzava frasi offensive e scurrili; 2) il calc. SANTI, in occasione della espulsione del calc.Fouad, dalla panchina gli indirizzava diversi epiteti offensivi e scurrili;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. FOUAD YOUSSEF e SANTI SIMONE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.