COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GALEAZZA

Avverso squalifica al 3.12.2009 calc.LODI ALESSANDRO, al 30.4.2010 calc. TASSINARI CLAUDIO, al 12.12.2009 all. BONAZZI MASSIMO, inibizione al 30.4.2010 dir.acc.uff.GUIDETTI MARIO, al 30.6.2010 ass.arb. ROSSI ITALO e omologazione risultato gara

delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2009

gara GALEAZZA – BENTIVOGLIO del’8.11.2009

L’A.S.D. GALEAZZA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) “la gara in oggetto non può essere convalidata in quanto l’arbitro ha provveduto alla sostituzione dell’assistente di parte sig.Rossi Italo con il calciatore n. 10 LODI ALESSANDRO, mentre spetta alla società designare un assistente di parte, come si legge sulle carte federali”; 2) il calc.LODI “ha riposto la bandierina dell’assistente di parte, lanciata in campo dai tifosi, a bordo campo ed ha continuato la gara fino al termine. Il calciatore ha finito la gara sul terreno di gioco, come era suo diritto, e non facendo l’assistente di parte, come indicato dall’arbitro”, inoltre, se la gara era terminata, non si vede come possa avere abbandonato anzitempo la fascia; 3) I dirigenti GUIDETTI e ROSSI hanno sicuramente protestato ed offeso l’arbitro , ma sicuramente non lo hanno spintonato; 4) il calc. TASSINARI anche se ha protestato verbalmente, non ha mai spintonato e toccato l’arbitro; 5) l’all. BONAZZI ha solo mostrato all’arbitro il suo cronometro che segnava otto minuti di ricupero, mentre precedentemente l’arbitro ne aveva dichiarati  cinque. Chiede la ripetizione della gara, l’annullamento della squalifica del calc.LODI e la riduzione degli altri provvedimenti impugnati.

La Commissione,

- premesso che la parte del ricorso riguardante l’all.BONAZZI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3,  del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1) di avere sostituito l’ass.arb.ROSSI, allontanato per comportamento irrispettoso ed offensivo, che lasciando il terreno di gioco lanciava la bandierina fra il pubblico ed al termine della gara, insieme ai calc.TASSINARI PAOLO e TASSINARI CLAUDIO, impedendogli il rientro  nello spogliatoio spintonava ripetutamente l’arbitro e lo offendeva; 2) di avere chiesto di provvedere alla sostituzione del Rossi  al capitano dell’A.S.D.Galeazza e questi incaricava della mansione  il calc. LODI, che svolgeva l’incarico, per pochi minuti, sino al termine della gara e, mentre l’arbitro fischiava la fine della partita, assumeva un comportamento irridente verso l’arbitro; 3) il dir.acc.GUIDETTI, a seguito di una decisione tecnica, entrava sul terreno di gioco ed avvicinatosi all’arbitro lo offendeva ripetutamente, anche con frasi scurrili; 4) il calc.TASSINARI CLAUDIO, espulso per doppia ammonizione, al momento della comunicazione del provvedimento, gli rivolgeva frasi offensive e,  terminata la gara, insieme ad un altro calciatore ed all’ass.arb.Rossi, spintonava più volte l’arbitro, gli rivolgeva frasi offensive impedendogli il rientro nello spogliatoio;

- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.LODI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

  - di ridurre al 27.11.2009 la squalifica del calc. LOSI ALESSANDRO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati.

  Nulla dispone per la tassa, non versata.

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