COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PECORARA

Avverso squalifica per 2 giornate  calc.ZANETTI ALEX e ammenda € 500 per comportamento tesserati

delibera del G.S. del C.P. di  Piacenza  contenuta nel C.U.n. 18 del 4.11.2009

gara  SPORTING – PECORARA dell’1.11.2009

L’A.S.D. PECORARA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “non corrisponde a verità la circostanza descritta nel referto che giocatori dell’A.S.D. PECORARA non identificati abbiano preso a calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro, per questo motivo l’arbitro decideva di squalificare ZANETTI ALEX, in qualità di capitano, il quale in realtà offriva la sua collaborazione all’arbitro per permettere allo stesso di identificare in Marannino Mattia il calciatore dell’A.S.D. Pecorara che aveva dato un calcio alla porta dell’arbitro, danneggiandola leggermente”. Chiede l’annullamento delle sanzioni impugnate.

La Commissione,

- premesso che la parte del ricorso riguardante il calc. ZANETTI ALEX non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3,  del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, terminata la gara, alcuni calciatori dell’A.S.D. PECORARA colpivano con violenti calci la porta del suo spogliatoio, rompendo la serratura per cui la porta stessa si spalancava. A fatica l’arbitro riusciva a richiudere la porta, senza che né gli addetti alla forza pubblica sostitutiva dell’A.C.D.Sporting Club né dirigenti dell’A.S.D.Pecorara si interessassero dell’accaduto;

- valutato che la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. PECORARA per il comportamento messo in atto da suoi tesserati possa, comunque, essere sanzionato con una ammenda più contenuta,

d e l i b e r a

di ridurre a € 300 l’ammenda a carico dell’A.S.D. PECORARA, ferma restando la squalifica per 2 giornate del calc. ZANETTI ALEX.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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