COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CLASSE
Avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 4.11.2009
gara CATTOLICA – CLASSE del 17.11.2009
Il ricorso dell’U.S.D. CLASSE, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in quanto l’inoltro è avvenuto oltre i termini previsti dall’art. 46, comma 4, del C.G.S.. Conseguentemente la Commissione dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S.D. CLASSE, precisando che il preannuncio di reclamo e la richiesta di copia del referto di gara non comportano lo spostamento dei termini perentori fissati dal predetto articolo.