COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI

Avverso squalifica per 1 giornata calc. MAZZAVILLANI MARCO, inibizione al 19.11.2009 dir.acc.uff. BELLETTINI DAVIDE e perdita della gara

delibera del G.S. del C.P. di Ravenna  contenuta nel C.U.n. 18 del 5.11.2009

gara  MEZZANO -S.PIETRO IN VINCOLI  dell’1.11.2009

Il ricorso dell’A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI non può essere preso in esame poiché : 1) per la parte riguardante la squalifica del calc.MAZZAVILLANI e la inibizione del dir.acc.uff.BELLETTINI, trattasi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S; 2) per la parte riguardante la perdita della gara, non risulta essere stata inviata copia alla controparte, né è stata allegata la ricevuta della raccomandata relativa a tale invio (art. 46, comma 1, del C.G.S.). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI  e dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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