COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA F.C. ROTTOFRENO

Avverso squalifica per 5 giornate calc. BARBIERI MARCO

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  21 del 18.11.2009

gara  COMBISALSO – ROTTOFRENO del 15.11.2009

Il F.C. ROTTOFRENO, del quale è stato sentito il Vice Presidente,  ricorre avverso il sopra indicato  provvedimento facendo presente che, in occasione della espulsione per somma di ammonizioni, il calc..BARBIERI protestava, ma non rivolgeva insulti all’arbitro. “Il BARBIERI non veniva minimamente a contatto con il direttore di gara, dal quale si manteneva sempre a considerevole distanza. In particolare il BARBIERI non calpestava minimamente uno o entrambi i piedi dell’arbitro”.  Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, convalidando integralmente il referto originario, ha confermato che il calc. BARBIERI, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, gli indirizzava una frase irrispettosa e gli pestava, con forza, entrambi i piedi, provocando leggero dolore,

 d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. BARBIERI MARCO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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