COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLAMARINA
Avverso squalifica per 4 giornate calc. CASTELLANI FABIO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 18.11.2009
gara CAPANNI – VILLAMARINA del 14.11.2009
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato senza l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38, comma 7, del C.G.S. (Prescritto l’inoltro a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione da parte dei destinatari). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. VILLAMARINA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.