COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLAMARINA

Avverso squalifica per 4 giornate calc. CASTELLANI FABIO

delibera del G.S. del C.P. di  Forlì  contenuta nel C.U.n. 21 del 18.11.2009

gara  CAPANNI – VILLAMARINA del 14.11.2009

Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato senza l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38, comma 7,  del C.G.S. (Prescritto l’inoltro a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione da parte dei destinatari).  La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. VILLAMARINA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it