COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   DEFERIMENTO DISPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico calc.GIUNCHI LORENZO, tess.A.S.D. Pol.Stella e A.S.D. POL.STELLA- camp. II^ categoria

Con nota 30.9.2009 n. 1571/1230, il Vice Procuratore Federale, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il calc. GIUNCHI LORENZO,  tesserato A.S.D.Pol. Stella, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 11, comma 1, del C.G.S., per aver rivolto espressioni offensive dettate da motivi razziali nei confronti del sig. Sinan Kouassi Abdoulaye, calciatore dell’A.C.D. Giovanile Rimini, nel corso ed al termine della gara Stella – Giovanile Rimini del 5.4.2008, valevole per il Camp.Prov. Juniores;

- la società A.S.D. Pol. STELLA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., in conseguenza della condotta del proprio tesserato.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. POL. STELLA ha depositato una memoria difensiva in cui fa presente che un proprio dirigente e l’allenatore della squadra si sono subito interessati affinchè i due giocatori “si chiarissero negli spogliatoi” e la società ha preso provvedimenti a carico del calc.GIUNCHI. In considerazione della serietà e dell’impegno sempre anteposto ad ogni altro valore , chiede che la eventuale sanzione sia ridotta al minimo.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO,  dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi tre del calc.GIUNCHI LORENZO e con l’ammenda di € 500 a carico dell’A.S.D.POL. STELLA.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  avute presenti le argomentazioni svolte dall’A.S.D. POL. STELLA

-  valutato che il comportamento messo in atto dal calc. GIUNCHI, integri la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli  artt. 1,  comma 1, e 11, comma 1,  del C.G.S con conseguente responsabilità  oggettiva della società A.S.D. POL. STELLA,  ai sensi dell’art. 4 comma  1 del C.G.S.;

-  considerato il comportamento del calc. GIUNCHI nel pentirsi del comportamento avuto ed il fattivo interessamento messo in atto dall’A.S.D. POL. STELLA; 

-  visti gli artt. 11, 18  e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. GIUNCHI LORENZO la squalifica per mesi 2  ed alla società A.S.D. POL. STELLA l’ammenda di € 150.

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