COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO DA A.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. POVIGLIESE

Avverso squalifica per 5 giornate calc. SCALABRINI ALESSANDRO

delibera del G.S. del C.R.E.R.  contenuta nel C.U.n. 22 del 25.11.2009

gara  POVIGLIESE - FIDENZA del 22.11.2009

L’A.S.D. U.S. POVIGLIESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, ritenendo che le motivazioni indicate non coincidano con le dichiarazioni del ragazzo e con quello visto in campo.

La Commissione,

- premesso che non è stato ascoltato il rappresentante dell’A.S.D. U.S. Povigliese in quanto colpito da provvedimento disciplinare;

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. SCALABRINI, veniva espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario che veniva anche colpito da uno sputo in faccia, distintamente rilevato essendo a non più di 1 metro di distanza,.

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. SCALABRINI ALESSANDRO.

  Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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