COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: ASD “LATISANA RICREATORIO” e ASD “CJARLINS MUZANE”.

Il deferimento. Con raccomandata 12.06.09, ai sensi dell’Art. 32/4 e 46 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. la ASD “LATISANA RICREATORIO” e la ASD “CJARLINS MUZANE” per rispondere entrambe per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 c.2 C.G.S., della “violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva sanciti dall’articolo 1 comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 del C.G.S. ascrivibile ai propri calciatori che hanno svolto attività nell’interesse della società medesima ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.” Dalla relazione 11.10.08 del collaboratore responsabile regionale dell’attività di base e del collaboratore della delegazione di Cervignano era giunta notizia che in pari data si erano svolte due gare “pulcini” per le quali: nella prima, Latisana “A” – CjarlinsMuzane, il CjarlinsMuzane aveva presentato un elenco “formazione squadra” non corredato di 3 documenti di identificazione, salvo recuperarne due entro la fine della gara; il Latisana A, dal canto suo, aveva schierato tre calciatori non in lista (e non tesserati). Nella seconda gara, Latisana B – San Vito C 5 contro 5 , il Latisana presentava una lista di 7 calciatori di cui solo 3 provvisti di tesseramento. Il Dirigente Arbitro aveva ammesso comunque tutti alle due gare, che avevano avuto il loro corso.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 17.09.2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; le due società deferite, rappresentate rispettivamente il Latisana Ricreatorio dal sig. Faggiani Claudio, per delega scritta del presidente Veneruzzo Andrea e, per il CjarlinsMuzane, il presidente Zanutta Vincenzo, assistito dal sig. Baldin, responsabile del settore giovanile.

Il dirigente Faggiani, per la società Latisana Ricreatorio ha riconosciuto apertamente che nella prima gara hanno giocato tre ragazzi non in lista, ma ha affermato che erano regolarmente tesserati; nella seconda gara, invece, ha confermato, hanno giocato quattro ragazzi non tesserati.

Il Presidente della società CjarlinsMuzane, dal canto suo, ha contestato la violazione in quanto, ha affermato, la mancanza di un documento identificativo di un bambino di otto anni extracomunitario, che nel frangente non era assistito dai propri genitori, impegnati sul lavoro, non merita un deferimento.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto all’A.S.D. LATISANA RICREATORIO: € 300,00 (trecento) di ammenda;

Quanto all’A.S.D. CJARLINS MUZANE: € 100,00 (cento) di ammenda;

Il rappresentante della ASD LATISANA RICREATORIO, riconoscendo la responsabilità della società, ha chiesto di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale, e così ha fatto nella misura di € 200,00.

Il presidente della ASD CJARLINS MUZANE ha concluso chiedendo il proscioglimento.

La motivazione. Il deferimento risulta fondato per entrambe le Società, con responsabilità ben diverse tra loro.

Per quanto attiene alla posizione della LATISANA RICREATORIO, in verità, la vicenda che emerge dagli atti potrebbe essere ben più grave di quanto oggetto di deferimento. Invero, il fatto che alcuni piccoli abbiano giocato in difetto di tesseramento fa presumere (ma ciò non è materia del contendere) che questi abbiano giocato senza accertamento medico e senza essere coperti da polizza di assicurazione: per i danni subiti, ma anche per i danni procurati (la compagnia assicurativa procederebbe senz’altro in rivalsa…). Il rischio creato alla salute (e al patrimonio) dei non tesserati non si giustifica con la ridente ed ingenua voglia innata nei bambini di giocare: l’attività calcistica giovanile ha le sue regole, e si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (New York - Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 ~ Commissione Tempo Libero O.N.U.), alla quale si deve guardare con particolare attenzione in modo che a tutti i bambini e le bambine siano assicurati, sì il diritto di divertirsi e giocare, sì il diritto di fare sport; ma soprattutto il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza, diritto quest’ultimo che, nel concreto, potrebbe essere stato violato dalla ASD LATISANA-RICREATORIO. Aggravante del tutto sarebbe la considerazione, che pure emerge agli atti (cfr. denuncia del collaboratore responsabile regionale dell’attività di base) che la società è riconosciuta a livello federale come Scuola Calcio Specializzata ed è stata proposta quale uno dei Centri Pilota Regionali. Ma in questa sede, la società risponde solo per quello che è l’oggetto di deferimento e, quindi, per la responsabilità oggettiva che nasce dal fatto “ascrivibile ai propri calciatori cioè ai pulcini (cfr. deferimento).

La sanzione come patteggiata tra il rappresentante della Società e la Procura Federale sotto quest’aspetto, entro detti limiti, appare congrua.

Quanto al CJARLINS MUZANE, la vicenda è molto diversa. Uno dei calciatori, pur tesserati, non era dotato di documento di riconoscimento, e questo fatto è pacifico e di per sé costituisce formale violazione, perché così affermano le decisioni ufficiali FIGC in calce alla regola n° 3 del Giuoco del Calcio in tema di adempimenti preliminari alla gara. La logica di tale violazione è facilmente intuibile se solo si fa mente locale al fatto che: 1) ci si può ben aspettare che il Dirigente Arbitro che arbitrerà la gara non conosca personalmente il tesserato; 2) comunque è diritto del dirigente accompagnatore e del capitano di ogni squadra quello di avere in visione dall’Arbitro le tessere, il tabulato, nonché i documenti di identificazione dei componenti della squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Il fatto che il Dirigente Arbitro nel concreto lo abbia fatto giocare non rileva in questa sede: forse può averlo ammesso al campo per conoscenza diretta, forse il Dirigente Arbitro è lui stesso incorso in una diversa ed autonoma violazione. Quest’ultimo fatto non è oggetto del deferimento che viene deciso con l’odierno provvedimento.

La violazione, anche se meramente formale, comunque richiede una sanzione, come da dispositivo.

Gli atti vengono però resi alla Procura federale perché valuti se procedere a ulteriori deferimenti dalla lettura dei medesimi atti del fascicolo, ovvero se affrontare un approfondimento dell’indagine nel senso descritto.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

quanto alla A.S.D. LATISANA-RICREATORIO: considerato che sull’istanza di patteggiamento formulata ha prestato il consenso il rappresentante della Procura Federale; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti (limitatamente alla stretta materia oggetto di deferimento) e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione dell’ammenda di € 200,00 (duecento);

quanto all’A.S.D. CJARLINS MUZANE, ritenutane la responsabilità oggettiva per il fatto ascritto al proprio tesserato, applica la sanzione della ammonizione.

Rende gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

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